Comuni Italiani Art. 56 - La Concessione a Terzi. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo IV - I Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 56 - La Concessione a Terzi
1, Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, individuando il contraente tramite procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

 
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