Comuni Italiani Art. 57 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo IV - I Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 57 - Le Aziende Speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. Esse sono costituite con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, mantenendo le loro funzioni fino alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Le modalità per la presentazione delle candidature e le eventuali incompatibilità saranno disciplinate da apposito regolamento.

5. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia. Decadono, altresì, dai loro incarichi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Le modalità per la presentazione della mozione di sfiducia saranno disciplinate da apposito regolamento.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Consiglio comunale definisce il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio, laddove prevista dalla legge.

 
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