Comuni Italiani Art. 73 - Le Circoscrizioni di Decentramento. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VII - Circoscrizioni di Decentramento Comunale
Capo I - Articolazione Territoriale - Organi
Art. 73 - Le Circoscrizioni di Decentramento
1. Sono istituite tre Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione, nonché di esercizio di eventuali funzioni delegate dal Comune.

2. Il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche dello Statuto, procede alla delimitazione delle circoscrizioni conformando i confini e le sezioni elettorali, individuandone le deleghe in attuazione del concreto ed effettivo decentramento.

3. Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni previsto dai precedenti commi, entrerà in vigore con la prima elezione del Consiglio comunale successiva all'adozione del presente Statuto. (In alternativa fissare una data per la elezione prima della scadenza della presente consiliatura).

4. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

5. I confini e il numero delle circoscrizioni possono essere modificati secondo i criteri e i vincoli su indicati con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere dei Consigli circoscrizionali.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Organi della Circoscrizione
Art. 72 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate.
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