Comuni Italiani Art. 74 - Organi della Circoscrizione. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VII - Circoscrizioni di Decentramento Comunale
Capo I - Articolazione Territoriale - Organi
Art. 74 - Organi della Circoscrizione
1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente.

2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. È eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalle legge. per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è eletto dai cittadini della circoscrizione a suffragio universale diretto, con le stesse modalità di elezione del Sindaco.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale di Governo.

5. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Lo scioglimento e la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Composizione e Funzionamento dei Consigli Circoscrizionali
Art. 73 - Le Circoscrizioni di Decentramento
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