Comuni Italiani Art. 82 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo II - Referendum e Consultazione dei Cittadini
Art. 82 - Referendum Consultivo
1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge e ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I referendum consultivi possono essere indetti per deliberazione del Consiglio Comunale e/o di almeno due Consigli Circoscrizionali, che fissano il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati di ognuna delle Assemblee. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi possono essere, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno tremila elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa, con allegate le firme dei cittadini e contenente il testo da sottoporre agli elettori, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, dà corso alle procedure previste dal regolamento, informandone il Consiglio comunale.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
c) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
e) criteri, designazione e nomine dei rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare per quelli di iniziativa consiliare. Quelli di iniziativa popolare si tengono entro 60 giorni dalla data del parere di regolarità del Segretario generale.

6. Gli esiti dei referendum sono proclamati e resi noti dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione degli esiti delle consultazioni.

8. Le consultazioni di cui al presente articolo e al successivo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 83 - La Consultazione dei Cittadini
Art. 81 - La Partecipazione dei Cittadini
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