Comuni Italiani Art. 83 - La Consultazione dei Cittadini. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo II - Referendum e Consultazione dei Cittadini
Art. 83 - La Consultazione dei Cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o a seguito di iniziativa promossa dal Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Il Dirigente della struttura interessata al quesito dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazioni, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I Consigli circoscrizionali organizzano, con le modalità indicate al precedente comma, la consultazione dei cittadini della Circoscrizione, deliberata dal Consiglio stesso e relativa a proposte di provvedimenti che interessino esclusivamente la popolazione e il territorio della stessa. Le funzioni relative allo scrutinio dei risultati sono esercitate dal Segretario della Circoscrizione. Il Presidente comunica i risultati della consultazione al Consiglio della circoscrizione, al Consiglio comunale e al Sindaco, e provvede a darne avviso ai cittadini.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

6. Non è ammessa la consultazione in materia di tributi, tasse e contribuzioni.

 
Altri Articoli:
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