Comuni Italiani Art. 84 - Diritto di Partecipazione Al Procedimento. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo VIII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo III - La Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 84 - Diritto di Partecipazione Al Procedimento
1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge e da quelle operative previste dal regolamento, secondo i seguenti principi:
a) il Comune, gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire;
b) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno diritto:
aa) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;
bb) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
 
Altri Articoli:
Art. 85 - L'azione Sostitutiva
Art. 83 - La Consultazione dei Cittadini
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