Comuni Italiani Art. 27 - Requisiti - Ineleggibilità Incompatibilità. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 27 - Requisiti - Ineleggibilità Incompatibilità
Sono eleggibili alla carica di difensore civico i cittadini di spiccate qualità morali, i quali per il prestigio e l'attività svolta nella società civile, diano garanzia di indipendenza e di obiettività di giudizio, e siano dotati di provata competenza ed esperienza amministrativa.
I requisiti per essere eletto difensore civico, da documentare mediante presentazione di curriculum da parte del candidato sono i seguenti
- essere cittadino italiano;
- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali che diano luogo alla perdita dei diritti di elettorato attivo/passivo;
- avere la residenza nel Comune di Cava de' Tirreni da almeno due anni.

Non può essere nominato difensore civico:
- il Sindaco e gli assessori in carica;
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni;
- chi abbia riportato condanne penali passate in giudicato;
- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, all'amministrazione comunale;
- i dipendenti ed i dirigenti del comune;

L'esercizio della funzione di difensore civico è inoltre incompatibile con chi ricopre:
- una carica pubblica elettiva
- è Ministro di culto,
- è già difensore civico presso un altro Ente pubblico,
- è membro del Comitato Regionale di controllo e delle sezioni decentrate,
- è componente degli organi direttivi di consorzi o amministratori di Enti, istituzioni ed aziende pubbliche operanti sul territorio.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina.

All'atto della nomina il difensore civico assume formale impegno a non candidarsi in elezioni politiche o amministrative nel quinquennio successivo alla scadenza dell'incarico, e a non assumere incarichi professionali, incompatibili con l'espletamento della carica.

Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

 
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